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I DIRITTI DELLE VITTIME SANCITI DALL'ONU

RISOLUZIONE n° 40/34 DEL 29 NOVEMBRE 1985 (Punti fondamentali) DICHIARAZIONE ONU DEI PRINCIPI BASE DELLA GIUSTIZIA PER LE VITTIME DI CRIMINI E DI ABUSI DI POTERE

 

La parola “Vittime” indica quelle persone che, sia singolarmente che collettivamente, hanno subito dei danni, ivi compreso il ferimento sia fisico che mentale, la sofferenza emotiva, la perdita economica o l’indebolimento sostanziale dei loro diritti fondamentali, attraverso atti o omissioni che violano le leggi contro il crimine, in vigore negli Stati membri, ivi comprese quelle leggi che riguardano l’abuso criminale di potere. […] O omissioni che non costituiscono vere e proprie violazioni delle leggi nazionali contro il crimine, ma di norme internazionalmente riconosciute sui diritti umani (Articolo 1 + articolo 18 della Raccomandazione)


 

 Una persona può essere definita Vittima, in base alla presente dichiarazione, anche in mancanza dell’identificazione, dell’arresto, del proseguimento o della condanna dell’autore materiale del reato e indipendentemente dal fatto che ci sia qualche grado di parentela tra l’autore e la Vittima. Il termine “Vittima” comprende pure, ove del caso, la famiglia e parenti stretti o i dipendenti della Vittima e le persone che hanno subito un danno nell’intervenire nel tentativo di soccorrere le Vittime in pericolo o di evitare una eventuale vittimizzazione.

 

 

 Le Vittime devono essere trattate con compassione e con rispetto della loro dignità. Hanno il diritto di accedere ai meccanismi di giustizia e a un rapido risarcimento, come previsto dalle leggi nazionali, del danno subito.

 

 

 Devono essere stabiliti dei meccanismi giuridici e amministrativi e, ove necessario, rafforzati onde consentire alle Vittime di ottenere riparazione attraverso processi formali e informali che siano solleciti, equi, non costosi e accessibili. Attraverso tali meccanismi le Vittime devono essere esaurientemente informate dei propri diritti per quanto riguarda il risarcimento.

 

 

 I processi giudiziari e amministrativi devono adeguarsi ai bisogni delle Vittime.

 

 

 I colpevoli o i terzi responsabili del comportamento di questi, ove del caso, dovranno indennizzare equamente alle loro Vittime o alle famiglie o dipendenti di esse. Tale indennizzo dovrà comprendere la restituzione di proprietà o effetti sottratti oppure l’indennizzo dei danni o delle perdite subite, il rimborso delle spese sostenute e causate direttamente dalla vittimizzazione, la disponibilità di servizi e il ripristino di diritti.

 

 

 I governi dovranno rivedere le loro procedure, norme e leggi onde contemplare l’indennizzo come una opzione disponibile in fase di pronuncia della sentenza oltre alle altre sanzioni criminali.

 

 

 Ove nella violazione delle leggi criminali siano coinvolti degli ufficiali pubblici o degli agenti facenti funzioni ufficiali, le Vittime dovranno ricevere un indennizzo dallo Stato i cui ufficiali o agenti furono responsabili del danno inflitto. Nel caso in cui lo Stato sotto la cui autorità l’atto di vittimizzazione o di omissione ha avuto luogo non esista più, sarà lo Stato o il Governo subentrante a provvedere all’indennizzo alle Vittime.

 

 

 Quando il rimborso non può essere pienamente risarcito da parte del colpevole o da altre fonti, gli Stati dovranno impegnarsi per fornire l’indennità finanziaria alle Vittime che hanno subito un danno fisico importante o un danno alla loro salute fisico o mentale a causa di crimini gravi; alla famiglia, in particolare a coloro che dipendevano dalla persona scomparsa o resa gravemente inabile a causa di detta vittimizzazione.

 

 

 Si deve stabilire, rafforzare e ampliare lo stanziamento dei fondi nazionali per il risarcimento delle Vittime.

 

 

 Le Vittime dovranno ricevere la necessaria assistenza materiale, medica, psicologica e sociale attraverso i mezzi governativi, di volontariato, comunitari e indigeni.

 

 

 Le Vittime dovranno essere informate sulla disponibilità di servizi sanitari e sociali e di altri importanti tipi di assistenza disponibili e di facile accesso per loro.

 

 

 La polizia, la giustizia, i servizi sanitari e sociali e qualsiasi altro funzionario dovranno seguire un corso di addestramento idoneo a sensibilizzarli ai bisogni delle Vittime e dovranno essere fornite delle linee guida onde assicurare un vero e rapido aiuto.

 

 

 Nel fornire i servizi e l’assistenza alle Vittime, si deve fare particolare attenzione nei confronti di coloro che hanno dei bisogni significativi dovuti alla natura del danno inflitto.

 

 

 Gli Stati devono contemplare l’inserimento di norme proscriventi gli abusi di potere nel proprio sistema giuridico e offrire dei rimedi alle Vittime di tali abusi. In particolare, detti rimedi dovranno comprendere il risarcimento e/o l’indennità e la necessaria assistenza materiale, medica, psicologica e sociale e relativo supporto.

 

 

 Gli Stati dovranno rivedere periodicamente la giurisprudenza e le procedure esistenti onde garantire che rispettino i cambiamenti delle circostanze e trovino rimedi appropriati alle necessità delle Vittime.



Versione originale scaricabile dal sito
 
http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm: Declaration of Basic Principles of Justicefor Victims of Crime and Abuse of Power A/RES/40/34 29 November 1985 96th plenary meeting United Nations. Per approfondire:http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htmBasic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 60/147 of 16 December 2005 Onu.

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